Indennizzo Diretto: Come e Quando Chiederlo

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Per gli incidenti lievi, senza cioè gravi conseguenze per gli automobilisti coinvolti, il Codice delle assicurazioni, a partire dal 2007, ha introdotto il risarcimento diretto, chiamato anche indennizzo diretto. Consiste in una procedura speciale a tutela del danneggiato per velocizzare l’iter di liquidazione di un sinistro stradale nei casi di incidenti di cui non si sia responsabili, o lo si sia ma soltanto in parte.

Richiesta indennizzo diretto

Il risarcimento diretto va richiesto direttamente alla propria assicurazione, che anticipa l’importo concordato facendoselo poi rimborsare a forfait dall’assicurazione di controparte.
Le compagnie assicurative che esercitano in Italia la loro attività nel settore della RCA aderiscono alla CARD, la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Tempistiche

Entro 60 giorni dall’incidente stradale in caso di danni a cose o ai soli veicoli, o entro 90 giorni in caso di danni alla persona, la compagnia assicuratrice è tenuta a formulare una congrua offerta di indennizzo diretto oppure a comunicare i motivi per i quali non intende farla.

I termini si riducono invece a soli 30 giorni per i danni a cose o veicoli se, subito dopo l’incidente stradale è stata regolarmente sottoscritta la constatazione amichevole, ovvero il modello Cai (Constatazione Amichevole d’Incidente, chiamata anche modulo Blu o Cid).

Riscontro da parte della compagnia

A questo punto:

  • Se il danneggiato dichiara di accettare l’offerta di risarcimento danni diretto, la compagnia assicuratrice è tenuta a pagare entro e non oltre 15 giorni
  • Se il danneggiato, ricevuta l’offerta di indennizzo diretto, non comunica entro 30 giorni da questa il suo rifiuto o l’accettazione, la compagnia assicuratrice provvede comunque aliquidare entro ulteriori 15 giorni l’importo offerto, che può essere trattenuto come acconto del risarcimento totale
  • Qualora, come sempre più spesso avviene, il danneggiato non ritenga congrua la cifra proposta come risarcimento diretto, potrà citare in Giudizio la compagnia assicuratrice non appena scaduti i termini di presentazione dell’offerta (60 o 90 giorni, a seconda del coinvolgimento o meno di persone ferite).

Risarcimento danni fisici

In caso di lesioni riportate dal conducente, l’offerta viene solitamente preceduta da una richiesta ufficiale di visita medico legale presso un professionista di fiducia della compagnia assicuratrice, incaricato di accertare la presenza di danni fisici e valutare attraverso una propria perizia la percentuale di invalidità in base alla quale l’assicurazione provvederà poi a quantificare l’entità dell’offerta di risarcimento danni diretto. L’accertamento davanti al medico legale fiduciario della compagnia assicurativa è ovviamente obbligatorio per ottenere il risarcimento.
In ogni caso il danneggiato ha sempre e comunque la facoltà di rivolgersi anche a un proprio fiduciario medico legale e ha il diritto di farsi rimborsare il relativo costo.

Quando si applica

Il risarcimento danni diretto è una procedura che necessita di particolari condizioni per poter essere applicata:

  • L’incidente stradale deve avvenire sul territorio italiano (compresi San Marino e Città del Vaticano)
  • Non più di 2 veicoli coinvolti
  • Entrambi devono essere identificati e regolarmente assicurati, nonché immatricolati in Italia (o nella Città del Vaticano o a San Marino)
  • Vi sia stato un urto tra i due veicoli coinvolti: sono esclusi infatti tutti i casi di “mancato contatto”, come ad esempio lo scontro autonomo di un’auto contro un muretto o un guard rail per evitare l’urto contro un altro veicolo, o la semplice turbativa di un altro veicolo.

Indennizzo diretto: esclusione

Sono previste inoltre particolari condizioni di esclusione:

  • Incidenti stradali in cui si siano riportati danni fisici gravi, cioè lesioni superiori al 9% di invalidità permanente. In questi casi è comunque possibile richiedere il risarcimento diretto per i soli danni al veicolo
  • Sinistri stradali con veicoli di tipo speciale, agricoli o motocicli con targa vecchia (pre Dpr 153 del 2006).

In tutti i casi in cui non risulti applicabile l’indennizzo diretto, la procedura di risarcimento va diretta, come di prassi, contro la compagnia assicuratrice di chi ha causato il sinistro stradale (responsabile civile).

Risarcimento danni diretto: conviene sempre ?

L’Autorità Garante per la Concorrenza ha recentemente affermato che nell’applicazione della procedura di indennizzo diretto sono stati riscontrati “fenomeni opportunistici da parte delle compagnie (…) nel tentativo di sfruttare il meccanismo di compensazione sottostante il sistema Card, catturando il differenziale positivo tra forfait ricevuto e risarcimento effettivamente corrisposto” (segnalazione Agcom 05/01/2012).

Alla luce di quanto appena riportato, consigliamo ai danneggiati di farsi assistere comunque da dei consulenti esperti in risarcimento danni, anche nei casi in cui possa essere applicato il meccanismo di risarcimento diretto: questo sia nei casi di soli danni al veicolo, sia nei casi di danni fisici riportati dai conducenti.

E’ assolutamente sconsigliabile, infatti, gestire in maniera autonoma i rapporti con la compagnia assicuratrice, qualunque essa sia, perché l’esperienza ci ha fatto notare come, normalmente, la cifra proposta come risarcimento risulti sempre inferiore a quella poi ottenuta grazie all’intervento di Giesse.

Le assicurazioni mirano infatti a tentare di chiudere il più rapidamente possibile la controversia, approfittando magari delle limitate conoscenze in ambito di risarcimento danni da parte delle persone danneggiate.

Per questo noi di Giesse mettiamo a disposizione il nostro team di esperti per una consulenza completamente gratuita e senza alcun impegno sull’indennizzo diretto. Anche nel caso in cui si rendesse necessario fare una causa civile nei confronti della compagnia assicuratrice, siamo in grado di assistere i nostri clienti danneggiati grazie a una rete di avvocati fiduciari, presenti su tutto il territorio nazionale.

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